Accesso civico

Il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 ha innovato l’istituto dell’accesso civico, prevedendone due distinte tipologie, indicate di seguito. L’Università di Camerino, così come previsto dalle Linee Guida ANAC, si è dotata di un regolamento specifico per gli accessi, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 2096 del 6 febbraio 2018.

Fermo restando quanto previsto in merito all’accesso agli atti, ossia l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione ed estrarre copia di documenti, nel Regolamento vengono individuate altre due tipologie di accesso:

  1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l'istituto dell'accesso civico, quale diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Ateneo pur avendone l'obbligo.

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (protocollo@pec.unicam.it) indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la risposta e l'indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede affinchè le unità organizzative, responsabili della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Ateneo dei documenti o informazioni oggetto della richiesta, adempino all’obbligo entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

Potere sostitutivo

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Magnifico Rettore (rettore@unicam.it), quale soggetto titolare del potere sostitutivo.

  1. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Lo scopo della nuova norma è quello di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La stessa norma e le successive linee guida dell’ANAC, comunque, raccomandano il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..).

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta può essere inoltrata alternativamente a:

Il richiedente dovrà indicare le modalità per la risposta e l’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti.

L’ufficio che detiene il dato/informazione verifica la legittimità della richiesta e, in caso positivo, provvede all’invio dei documenti o informazioni entro il termine di 30 giorni. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

Potere sostitutivo

In caso di inerzia, ritardo, o rigetto dell’istanza, il richiedente può ricorrere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (direzione.generale@unicam.it), quale soggetto titolare del potere sostitutivo.