Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001
La normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione UNICAM affidano alle segnalazioni di illeciti e irregolarità un ruolo fondamentale. Per questa ragione la legge tutela il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, si accorga o venga a conoscenza di fatti e condotte illecite. Infatti, al di fuori dei casi nei quali si ravvisi una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente “non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” (Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001).
La normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione UNICAM affidano alle segnalazioni di illeciti e irregolarità un ruolo fondamentale. Per questa ragione la legge tutela il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, si accorga o venga a conoscenza di fatti e condotte illecite. Infatti, al di fuori dei casi nei quali si ravvisi una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente “non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione” (Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001).
La garanzia di riservatezza e le tutele previste dalla norma presuppongono però che il segnalante renda nota la propria identità al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La norma, infatti, assicura la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili. Il servizio informatizzato di gestione della segnalazione adottato dall’Università di Camerino garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva e, a tutela di tutti i soggetti interessati, la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla Legge 241/1990. Il sistema, infatti, separa i dati identificativi del segnalante, che vengono criptati, dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. La eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e solamente se strettamente necessario all’istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), o in caso sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato nell’eventuale procedimento disciplinare. La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia e/o diffamazione.
MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione può essere presentata:
-
Con il servizio informatizzato che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla normativa:
-
In doppia busta chiusa, scrivendo sulla busta “RISERVATA PERSONALE” e indirizzandola a:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Università di Camerino
Via d’Accorso, 16
62032 Camerino (MC)
-
all'Autorità Nazionale Anticorruzione: